Approvato il decreto legge sull’editoria: che cosa cambia ?

Il  4 ottobre 2016 l’Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il maxi decreto legge sull’editoria.  Il testo era stato approvato in prima lettura dalla Camera il 2 marzo 2016 ed in seconda lettura dal Senato, con modifiche, il 15 settembre 2016.

La Legge in particolare, istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all’editoria e all’emittenza radiofonica e televisiva locale (al contempo recando alcune disposizioni precettive), nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali.
Infine, disciplina la procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.

1)   Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

L’art. 1 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, che sostituisce, fra l’altro, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui  la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, destinandolo (solo) al sostegno dell’emittenza televisiva e radiofonica locale.

Al Fondo affluiscono:

a)   le risorse statali destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica;

b)   le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;

c)   quota parte – fino a 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI;

d)     le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo0,1% del reddito complessivo dei: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione che svolganoraccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ilMinistero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM. Una determinata percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l’innovazione dell’offerta informativa nel campo dell’informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale.

I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamentisono stabiliti con ulteriore DPCM, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.

Nei limiti delle risorse del Fondo è prevista l’erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, che sostituisce le attuali riduzioni tariffarie previste per imprese editrici, imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale, imprese di radioffusione televisiva a carattere locale.  I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l’erogazione del contributo devono essere definiti con un regolamento di delegificazione.

 

2)   Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici e sostegno agli investimenti per l’innovazione dell’offerta informativa

 

L’art. 2, co. 1-2 (ad eccezione della lett. l)), delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l’innovazione dell’offerta informativa.

In particolare, si prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo quale condizione necessaria per il finanziamento l’esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale e la costituzione come:

  • cooperative giornalistiche;
  • enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
  • limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, si prevede il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

  • imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;
  • imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
  • associazioni dei consumatori;
  • imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

 

Sono, invece, esclusi esplicitamente dai contributi: organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

 

Ulteriori requisiti riguardano la riduzione a 2 anni dell’anzianità di costituzionedell’impresa e di edizione della testata, il regolare adempimento degli obblighiderivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l’edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l’edizione informato cartaceo), l’obbligo di dare evidenza, nell’edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti; l’obbligo di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna.

 

I criteri direttivi per il calcolo dei contributi riguardano: la previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, la graduazione del contributoin funzione del numero di copie annue vendute (comunque non inferiore al 30 %delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali), la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale, la previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dietà inferiore a 35 anni e per azioni di formazione, nonchè per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, la previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali, la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di € 240.000 annui.

 

Altri criteri direttivi riguardano la definizione di regole di liquidazione dei contributi quanto più possibili omogenee e la semplificazione del procedimento, per accorciare i tempi di liquidazione, nonché l’introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale e di finanziamenti per progetti innovativi presentati daimprese editoriali di nuova costituzione.

Nell’ambito della delega, si prevede, inoltre, l’incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonchè sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.

 

I decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

L’art. 3, co. 1-3, reca disposizioni applicabili a decorrere dai contributi relativi all’anno 2016 e che riguardano, fra l’altro, il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa, l’erogazione del contributo in due rate, i tempi e le modalità dipresentazione delle domande, l’introduzione della definizione di testata.

L’art. 3, co. 4, lett. c), reca, invece, la definizione di quotidiano on line.

 

3)    Innovazione del sistema distributivo e altre disposizioni per la vendita dei giornali

 

L’art. 2, co. 1 e 2, lett. l), delega il Governo a innovare il sistema distributivo. I criteri direttivi attengono a: attuazione del processo di progressiva liberalizzazione, assicurando agli operatori parità di condizioni, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne,  garantendo il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita e introducendo parametri qualitativi per l’esercizio dell’attività; la promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degliorari di apertura dei punti di vendita, e la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l’assortimento di beni e di fornire intermediazione di servizi; la promozione di sinergie strategiche tra punti vendita; il completamento dell’informatizzazione delle strutture.

La lett. m) reca disposizioni specifiche per i canali di vendita online, in particolare escludendo la limitazione dell’impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formula commerciale e modalità di pagamento.

 

Anche questi decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

L’art. 8 limita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi (artt. 2 e 4 d.lgs. 170/2001), alle “pubblicazioni regolari”, in occasione della loroprima immissione nel mercato e definisce che cosa si intende per “pubblicazioni regolari”. Anche le imprese di distribuzione devono adeguarsi a tale novità.

 

4)   Ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e della disciplina in materia di prepensionamenti dei giornalisti

 

L’art. 2, co. 4-6, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati:

  • alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, al procedimento disciplinare (in particolare eliminando la facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell’ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale), alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (con la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute in ciascuno dei due gruppi), all’adeguamento del sistema elettorale;
  • all’incremento – nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale – dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti; alla revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e agli stessi prepensionamenti.

 

Anche questi decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

5) Esercizio della professione di giornalista e Consigli territoriali dell’Ordine dei giornalisti

L’art. 5 dispone che nessuno può esercitare la professione di giornalista, nè assumere il relativo titolo, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme le sanzioni già previste a legislazione vigente.

L’art. 6 prevede la costituzione di Consigli dell’Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

6) Commissione  per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico

L’art. 4 prevede che la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico (art. 2 L. 233/2012) dura in carica fino all’approvazione della (nuova) delibera che definisce l’equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia.

Una prima delibera è stata adottata dalla Commissione nel giugno 2014, ma essa è stata annullata con sentenza del TAR per il Lazio n. 5054 del 7 aprile 2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1076 del 16 marzo 2016.

7) Ricorso alle agenzie di stampa da parte di regioni, province, città metropolitane e comuni

L’art. 7 estende a regioni, province, città metropolitane e comuni  l’autorizzazione ad avvalersi delle agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con aggiudicazione a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara.

8) Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione

L’art. 9 prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni ed è preceduta da una consultazione pubblicasugli obblighi dello stesso servizio.
La concessione è affidata con DPCM, con il quale  è approvato lo schema di convenzione. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare di vigilanza.

La convenzione con la società concessionaria è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla data di entrata in vigore del DPCM, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dal 31 ottobre 2016, data di scadenza della concessione in atto – dunque, sostanzialmente, fino al 31 gennaio 2017 – continuano a trovare applicazione la concessione “e la relativa convenzione già in atto”.

Il trattamento economico di dipendenti, collaboratori e consulenti RAI, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, non può superare € 240.000 annui. Ai fini del rispetto di tale limite,  non si applicano le esclusioni riferite alle società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.