Ancora una volta un caso di diffamazione online e ancora una volta una sentenza che si occupa dell’applicabilità della legge stampa in materia di diffamazione alle testate telematiche. La Cassazione, stravolgendo quanto deciso dai giudici di primo grado e di appello bolognesi, ha statuito che al direttore responsabile di un periodico non si può applicare il reato previsto dall’articolo 57 del codice penale. Si tratta di una particolare figura di reato che può essere commessa solo da soggetti che rivestono una particolare qualifica: quella del direttore o del vice direttore responsabile. La responsabilità di tali soggetti può aversi nel caso in cui omettano di controllare i contenuti delle proprie testate e attraverso tali contenuti, come nel caso della diffamazione, siano commessi reati. Oggetto della statuizione della Suprema Corte, dunque, non è il reato di diffamazione, ma la possibilità di considerare responsabile la gerenza di una testata per avere omesso di controllare commenti inseriti dai lettori che si sono rivelati diffamanti