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Alla fine eccolo, il contratto. E’ nell’allegato che potete scaricare qui a fianco. Persino la Corte dei Conti aveva lamentato il fatto che la scrittura privata tra il ministero della Salute e la multinazionale farmaceutica Novartis fosse di fatto coperta da segreto. Non solo, sempre la Corte dei Conti aveva parlato di condizioni troppo favorecoli a Novartis, fra i quali l’assenza di penali, l’acquisizione da parte del ministero dei rischi e il risarcimento alla multinazionale per eventuali perdite.
Tra i tanti punti dell’accordo, elenchiamo quelli che ci sembrano più salienti:
– art. 1: vengono definiti i cosiddetti “sforzi commercialmente ragionevoli” attorno ai quali ruota l’intero contratto; Novartis è sì obbligata a produrre e a rispettare il contratto ma solo fino a quando ciò sia “ragionevole”. Se ci riesce bene; altrimenti lo Stato paga ugualmente: vedi 3.1;
– art. 2.2 e 2.7: Il ministero riconosce di non acquisire alcun diritto sui marchi commerciali e Novartis non concede alcuna licenza sui diritti di proprietà intellettuale; il ministero non è altresì autorizzato ad apportare modifiche alla confezione né a oscurare marchi su di essa;
– art. 3.3: qualora il ministero si trovi nell’impossibilità a ritirare il prodotto Novartis potrà rivenderlo ad altri clienti o fatturare al ministero quanto non ritirato, con la possibilità di rivenderlo comunque dopo 90 giorni;
– art. 4.2, 4.3, 4.5: la responsabilità di Novartis è limitata al difetto di fabbricazione: escluso il danno di altro tipo derivante dalla semplice assunzione del vaccino;
– art. 4.6: il ministero è tenuto a indennizzare Novartis in conseguenza di danni provocati dal vaccino, salvo ove tali danni siano provocati da un difetto di fabbricazione;
– art. 5.2 e 5.5: il prezzo per ciascuna dose di vaccino è pari a 7 euro. Totale: 168 milioni di euro più iva. Il ministero dovrà pagare entro 60 giorni dall’emissione della fattura, su un conto corrente del Monte dei Paschi di Siena;
– art. 8.3: le cause di “forza maggiore” che limitano le responsabilità di Novartis vengono estese a situazioni che dovrebbero invece essere garantite da Novartis, come “epidemie e pandemie”, “atti di qualsiasi autorità pubblica”, “atti di enti sopranazionali (ivi compreso l’Oms”);
– art. 9.3: nel caso in cui il vaccino non sia consegnato per mancato ottenimento dell’autorizzazzione all’immisione al commercio e/o di prove cliniche positive, il ministero riconosce forfettariamente a Novartis a titolo di partecipazione ai costi la cifra (al netto dell’Iva) di 24 milioni di euro;
– art. 10.1: le parti si impegnano a mantenere assoluto riserbo sulle informazioni riservate;