Ha fatto tesoro della normativa comunitaria la definizione di professione regolamentata da cui cui prende le mosse il Dpr che potrebbe mettere la parola fine alla lunghissima querelle sulla riforma degli Ordini. Il punto fermo del Dpr, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri, è il seguente: «per professione regolamentata si intende l’attività o l’insieme delle attività, riservate (…) o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in Albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità».
In questo modo, pragmatico, si salta a piè pari ogni diatriba (e ogni tentazione) sugli Ordini e, nello stesso tempo, si fa perno sulla necessità di una formazione specifica per esercitare un insieme di attività. Questo meccanismo potrebbe consentire di ricomprendere tra le professioni regolamentate anche elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni che possono non coincidere con gli Albi gestiti da Ordini. In ogni caso il Dpr si rivolge anche agli avvocati (cui sono dedicati due articoli su tirocinio e domicilio professionale) e ai notai (un articolo sul tirocinio).
Lo schema di Dpr ribadisce che l’accesso alle professioni regolamentate è libero, fatto salvo l’esame di Stato. L’esercizio dell’attività si basa su «autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico». La formazione di Albi ad hoc per “specialisti” all’interno di una professione deve essere prevista per legge.
Le limitazioni di numero non sono ammesse, salvo deroghe espresse per ragioni di «pubblico interesse», quali la tutela della salute. Per i notai, per ragioni di «interesse pubblico» sono consentiti limiti per la prestazione professionale in una particolare area geografica.
Negli Albi territoriali sono annotati i professionisti e gli eventuali provvedimenti disciplinari; l’insieme degli elenchi costituisce l’Albo nazionale che va tenuto aggiornato in tempo reale.
La pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo e può riguardare, come previsto dal Dl 138/2011, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio. Non si deve violare l’obbligo del segreto, ma la pubblicità può arrivare anche alla voce finora tabù, quella dei compensi richiesti per le prestazioni.
Come stabilito dal Dl 138 il professionista è obbligato a stipulare una polizza per la responsabilità professionale: gli estremi e il massimale vanno comunicati al cliente al momento dell’incarico.
1 commento su “Al via il dpr per la riforma degli Ordini”
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per l'ordine forense ed altri ordini: se l'esame di stato per l'iscrizione agli albi continuerà ad essere strutturato così come attualmente, non cambia assolutamente nulla, i giovani continueranno a perdere anni per superare l'esame e le commissioni continueranno, in piena autonomia e prima di iniziare la correzione dei compiti, a stabilire la percentuale degli idonei per la prova orale.
F.to un onesto cittadino