Il direttore di una testata diffusa solo sul web non e’ assimilabile a quelli dei giornali tradizionali per quanto riguarda il reato di omesso controllo. La nostra legislazione, infatti, non prevede al momento che chi e’ a capo di un periodico telematico sia perseguibile penalmente per eventuali reati commessi attraverso il suo giornale.
La Cassazione ha per questo annullato senza rinvio “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato” una sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato prescritto il reato indicato nell’articolo 57 del codice penale (inerente i reati commessi col mezzo della stampa periodica) contestato al direttore della testata ‘Merateonline’, sulla quale era comparsa una lettera di contenuto diffamatorio nei confronti dell’allora Guardasigilli Roberto Castelli e del suo consulente per l’edilizia penitenziaria Roberto Magni.
Il direttore del giornale web si era rivolto alla Cassazione per ottenere l’assoluzione, sostenendo che la lettera ‘incriminata’ non fosse mai stata presente nell’originale del documento informatico, e che, comunque, l’articolo 57 cp non fosse applicabile al giornale telematico.
La quinta sezione penale della Suprema Corte gli ha dato ragione: nella sentenza n.35511 si rileva “la assoluta eterogeneita’ della telematica rispetto agli altri media” e che “non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider”, a meno che “non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato”, cosi’ come “i coordinatori dei blog e dei forum”.