Fin dai tempi del disegno di legge che voleva obbligare i blogger e i webmaster in generale a registrarsi al Roc (il Registro degli Operatori della Comunicazione), la Rete italiana si è sempre opposta a questi tentativi di inutile regolamentazione burocratica (e sospettata di censura): in tutta coscienza, come può un diario personale online essere equiparato a un organo di informazione?
Non sono pochi i blogger che, per evitare questo abominio, tuttora espongono sulle proprie pagine la scritta: “Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001”. Eppure l’idea di regolamentare Internet come fosse un’enorme edicola non muore.
Ecco perché la sentenza della Cassazione è sembrata a molti tanto importante: sembrerebbe rappresentare un pronunciamento ufficiale che dovrebbe porre fine alla disputa sull’equiparabilità dei forum e dei blog alle testate giornalistiche.
Eppure in questo ragionamento c’è una non piccola falla: la Cassazione ha parlato di forum, non di blog. Che la stampa generalista non sia attenta a queste sottigliezze è perfino comprensibile, ma la differenza è sostanziale.
D’ora innanzi è chiaro che chi gestisce un forum non è tenuto a registrare la testata, a indicare un direttore responsabile, a sottostare a tutte quelle limitazioni previste dalla legge sulla stampa. Certo non potrà avere nemmeno le tutele elencate nello stesso testo, ma non è questo il punto. Il punto è che, invece, sui blog non c’è ancora chiarezza.
I due mezzi sono diversi. Persino il giudice o il legislatore più distratto noterà la differenza; se tra i requisiti per essere considerati “testata giornalistica” vi sono la periodicità dell’aggiornamento, l’ospitare contenuti determinati e la possibilità di essere fonte di reddito (per cui anche un solo banner sarebbe sufficiente), ecco che un blog sembra rispondere perfettamente o quasi, laddove invece un forum si configura in modo molto diverso.
Né sono ben chiari quali siano i criteri per definire la “periodicità dell’aggiornamento”, che sembra costituire un discrimine importante: per essere equiparabile a un giornale, un blog ogni quanto tempo deve essere aggiornato? Quotidianamente? Potrebbe essere un quotidiano. Una volta alla settimana? Potrebbe essere un settimanale. Una volta al mese? Un mensile. Basta allungare il periodo di tempo, ed ecco che la periodicità si trova.
Per qualcuno è addirittura sufficiente il fatto che, di tanto in tanto, l’autore scriva, basta che ci sia un minimo di regolarità – ossia il blog non viene abbandonato, ma appaiono nuovi post anche se non con scadenze precise.
Tutto questo non è contemplato dalla sentenza della Cassazione, né era sua intenzione farlo. I casi di blogger condannati per diffamazione (e anche omesso controllo) o per il reato di stampa clandestina in tempi recenti non sono mancati e la Suprema Corte evidentemente non si è occupata della materia: gli unici che per ora possono festeggiare (ma sempre con moderazione, com’è necessario in questi casi) sono forse i gestori dei forum.
Rimane poi il caso dei commenti ai blog: secondo alcuni possono essere considerati “forum” e quindi non soggetti alle leggi sulla stampa, secondo altri rientrano nella responsabilità di chi gestisce il blog.